Integrazione del CdA e/o riduzione dei suoi componenti

Integrazione del  Consiglio di Amministrazione e/o riduzione del numero dei componenti il Consiglio stesso.

Ai sensi dell’art. 14 dello statuto sociale se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più  amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’Assemblea, si provvederà ai  sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l’amministratore cessato e l’Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l’Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si rammenta che non trovano applicazione le disposizioni in materia di equilibrio di genere di cui al comma 1-ter dell’art. 147-ter e al comma 1-bis dell’art. 148 del D. Lgs. n. 58/1998 introdotti con la Legge n. 120/2011, così come le disposizioni attuative emanate al riguardo dalla Consob (art. 144-undecies del Regolamento di cui alla delibera n. 11971/1999 e successive modifiche); gli Azionisti possono tenerne comunque conto in relazione alla presentazione delle candidature.

La nomina avverrà sulla base di candidature presentate unitamente alla comunicazione degli intermediari abilitati comprovante la partecipazione detenuta e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Con le dichiarazioni sarà altresì presentato per ciascun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, contenente l’elenco degli incarichi ricoperti in altre società.

Per quanto riguarda l’eventuale riduzione del numero degli amministratori, nel caso in cui l’Assemblea non proceda, in tutto o in parte, all’integrazione del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che:

  • l’art. 14 dello statuto sociale prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ad undici membri;
  • risulterebbe comunque garantito il numero minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.