— Gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali di riorganizzazione/ampliamento dello svincolo di Mecenate, tangenziale est Milano.
Con la convenzione modificativa ed integrativa (“Convenzione”) relativa all’area Milano Santa Giulia sottoscritta in data 16 giugno 2022 tra la controllata Milano Santa Giulia S.p.A. (“MSG”, oggi Risanamento S.p.a. a seguito di sua incorporazione per fusione in Risanamento medesima) ed il Comune di Milano, MSG si è impegnata, anche mediante un soggetto terzo, se del caso appositamente costituito e partecipato dalla stessa il quale assumerà le funzioni di stazione appaltante, a realizzare talune opere di urbanizzazione previste nella Convenzione stessa.
In conseguenza di ciò, è stata indetta la gara mediante procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.e dell’art. 2 del d.l. n. 76/2020 (convertito, con modificazioni, in l. n.120/2020) e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali di riorganizzazione/ampliamento dello svincolo di Mecenate, tangenziale est Milano.
Risanamento comunica al riguardo che le funzioni di stazione appaltante sono state assunte dalla propria controllata al 100% Ri Infrastrutture S.r.l. e che i documenti di gara sono disponibili, previa registrazione, sulla piattaforma telematica al seguente link:
https://procurement.risanamentospa.com/
Codice Bando di Gara: tender_73.
Qui di seguito si riportano le risposte ai quesiti di chiarimento allo stato pervenuti:
QUESITO N. 1
Ai fini della selezione delle 10 imprese da invitare, si chiede se in caso di Ati il volume d’affari venga calcolato tramite la somma totale dei fatturati di tutti i componenti o se venga calcolato in base alla percentuale di partecipazione all’ Ati stessa.
Fermo restando il necessario possesso, secondo quanto stabilito nel Documento Descrittivo della gara, del requisito minimo di cui al punto 6.1.2, lett. b.2) del Documento stesso, si conferma che, ai fini della selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta nel caso di cui all’art. 10 del Documento Descrittivo della gara, in caso di partecipazione in RTI la cifra d’affari in lavori riportata dall’operatore economico nel periodo di riferimento è data dalla sommatoria dei relativi importi totali realizzati dai componenti del raggruppamento.
QUESITO N. 2
Con la presente si richiede se l’operatore economico in possesso della categoria prevalente OG3 in classifica sufficiente a ricoprire l’intero importo dell’appalto, può ricondurre le parti di categorie scorporabili delle quali non è in possesso, alla categoria prevalente OG3 (indicandone il subappalto).
Il possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente, anche se in classifica tale da coprire l’intero importo dei lavori dedotti in appalto, non è di per sé sufficiente ai fini della qualificazione nelle categorie scorporabili (poiché a qualificazione obbligatoria) per le quali l’impresa non disponga di specifica adeguata qualificazione.
Ai fini della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (e, dunque, della partecipazione alla procedura), l’impresa non autonomamente in possesso di adeguata qualificazione in relazione a tali categorie, può partecipare in RTI con imprese in possesso di adeguata qualificazione nelle categorie scorporabili o ricorrere all’avvalimento o utilizzare lo strumento del subappalto “qualificatorio”, secondo quanto indicato nel Documento Descrittivo della gara.
QUESITO N. 3
In caso di partecipazione come Consorzio stabile, nel Documento Descrittivo è indicato che “il requisito di cui al punto 6.1.2 lett. b.2) dev’essere posseduto […] da ciascun consorziato in coerenza per la quota per la quale si qualifica”. Si chiede se ogni consorziato, per la determinazione della propria cifra d’affari, è libero di individuare i propri 5 migliori anni dei 10 antecedenti la data di pubblicazione, ovvero se il Consorzio deve individuare i 5 anni migliori e ogni Impresa consorziata fornire la documentazione relativa a quel periodo.
Si rammenta anzitutto che, come stabilito nell’art. 6.2 del Documento Descrittivo della gara, i consorzi stabili possiedono il requisito di cui al punto 6.1.2 lett. b.2) ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 50/2016 (perciò comprovabile anche dalla somma delle cifre d’affari possedute dalle imprese consorziate: cfr. ANAC Delibera n. 99 dell’8 febbraio 2017).
Considerato che, seppure costituito in forma collettiva, è il consorzio stabile a connotarsi quale operatore economico partecipante alla procedura, le cifre d’affari riportate dalle consorziate e di cui il consorzio stesso dovesse usufruire ai fini del soddisfacimento del requisito in questione devono riferirsi al medesimo quinquennio (nell’ambito dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara).